Art. 5.
(Interventi straordinari).

      1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono quelli relativi a situazioni di emergenza che implicano:

          a) l'invio di missioni di soccorso e di derrate alimentari in aree colpite da carestie e da fame;

          b) l'avvio di interventi in campo igienico-sanitario in aree colpite da calamità;

          c) la costruzione di strutture di accoglienza per i rifugiati e l'apprestamento di ogni altra necessità per il medesimo fine;

          d) l'impiego, di intesa con i Ministeri interessati, con gli enti locali e con gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessari per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c).

      2. Gli interventi derivanti da calamità o da eventi eccezionali possono essere effettuati di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono posti a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata «Direzione generale».
      3. Le iniziative promosse ai sensi dei presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri.
      4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, a un'apposita unità operativa della Direzione generale.

 

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